…conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 9-11-2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell’Adunanza del 27 luglio
2011;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione ed il
Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi
di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori
a 90 giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5
gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione
del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo
all’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di procedimento amministrativo.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 settembre 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 290
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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