Prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti che possono essere emessi da Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, consorzi.
L’art. 35 della L. 724/94 riconosce tale facoltà anche a Province e Regioni, per cui prendono il nome di BOP e BOR.