Mezzo di impugnazione avverso le ordinanze applicative di misure coercitive, per motivi anche di merito.
L’istanza di (—) è proposta al tribunale (in composizione collegiale) del luogo nel quale ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (art. 309, co. 7, c.p.c.).
L’istanza non necessita di motivi di sostegno, a differenza dell’appello.
Se non è ammesso il riesame è esperibile l’appello, che è quindi un mezzo residuale.
Il (—) è proponibile avverso le ordinanze cautelari applicative di misure coercitive, anche se non custodiali, per cui avverso le misure interdittive è esperibile sempre e soltanto il mezzo residuale dell’appello.
Trattasi delle misure che fin dall’inizio comprimono la sfera soggettiva: sono tali quelle che, per la prima volta, applicano, in accoglimento integrale della richiesta del p.m., la misura da lui sollecitata e anche quelle che, in parziale difformità dalla stessa, dispongono una misura di tipo diverso (ad es., arresti domiciliari in luogo della custodia carceraria) o modalità meno gravose. Non sono soggette quindi a (—) ma ad appello le ordinanze che modificano, sostituiscono, estinguono o ripristinano misure in precedenza applicate.
Il (—) può essere chiesto dalla difesa (imputato e difensore) e non dal p.m.
La richiesta di (—) deve essere presentata dall’imputato nella cancelleria del tribunale competente entro 10 giorni dall’esecuzione o notifica dell’ordinanza; ovvero dal difensore, entro lo stesso termine, decorrente dall’avviso di deposito dell’ordinanza.
Ricevuta la richiesta, il tribunale chiede all’autorità giudiziaria procedente l’invio degli atti sui quali è fondata la misura. Gli atti devono essere trasmessi e pervenire al tribunale entro 5 giorni dalla richiesta di (—), pena l’inefficacia della stessa.
Il tribunale può accogliere l’istanza di (—), anche per motivi diversi da quelli formulati, o può confermare l’ordinanza per ragioni diverse da quelle esplicitate nella sua motivazione.
Il tribunale dichiara inammissibile la richiesta di (—) in caso di tardività, difetto di legittimazione attiva etc., ovvero decide nel merito (conferma, riforma o annulla l’ordinanza impugnata).
La decisione sul riesame è sempre immediatamente esecutiva.
La decisione deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura cautelare perde efficacia (art. 310, co. 10, c.p.p.).
La misura perde efficacia anche se l’autorità giudiziaria procedente non fa pervenire, entro 5 giorni dalla richiesta, gli atti su cui si fonda la misura del tribunale del (—).
La misura cautelare può comunque essere reiterata, evitando così la materiale scarcerazione dell’indagato.