Il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela il diritto alla (—), ovvero il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall’altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita privata.
Invero non è rinvenibile una specifica norma costituzionale a tutela di tale diritto e tuttavia, secondo autorevole dottrina, l’art. 2 Cost., proteggendo la persona nei suoi molteplici aspetti, si pone come fondamento e supporto di tutti i diritti cd. della personalità e quindi anche del diritto alla (—). Peraltro il diritto alla (—) appare presidiato, se pur indirettamente, da un complesso di norme costituzionali che tutelano, le singole manifestazioni in cui esso si estrinseca: l’inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, la pari dignità sociale dei cittadini etc.
La (—) ha trovato un’importante affermazione anche a livello collettivo, attraverso alcune norme dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) come, ad esempio, quella che vieta l’uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il diritto alla (—) rileva, poi, quale limite ad altri diritti, pure sanciti costituzionalmente, il cui esercizio può determinare un’aggressione dell’altrui privacy: ne deriva un potenziale conflitto tra diritti di pari rango e la conseguenziale esigenza di discriminare in quali fattispecie sia lecito il sacrificio di un diritto per l’affermazione di un altro. È il caso, ad esempio, del diritto alla manifestazione di pensiero e del diritto di cronaca che dovrebbero trovare un limite nel contemperamento con il diritto alla (—) dei cittadini, per cui la divulgazione di fatti privati deve essere giustificata dall’esigenza di fornire notizie che il pubblico ha diritto di conoscere, piuttosto che di soddisfare curiosità superficiali.
Con riferimento al trattamento dei dati personali [Banca dati; Dato personale], la tutela del diritto alla (—) ha trovato riconoscimento in primo luogo con l’emanazione della L. 675/1996, successivamente abrogata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quest’ultimo provvedimento, nel disciplinare la materia del trattamento dei dati personali, assicura una tutela molto ampia della (—).
Sono infatti previste particolari tutele per i dati sensibili, ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, ed i dati personali idonei a poter rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il sistema di garanzie previsto per il trattamento di tali tipologie di dati si giustifica con l’esigenza di salvaguardare la particolare categoria di diritti ad essi sottesi.