Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 5
del 26 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro
1. E’ istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l’erogazione di
borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di
infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente,
i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione
dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo si
provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di
Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.
ARTICOLO 2
Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone, sentita la commissione consiliare
competente, un programma di azioni volto a sostenere ed incentivare la
qualificazione del tempo scuola, l’implementazione di azioni di supporto per i
minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione
scolastica, l’educazione alla legalità e la valorizzazione della storia e
della memoria delle comunità locali. Il centro di documentazione contro la
camorra dell’assessorato all’istruzione prevede nell’anno 2009 un programma di
iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero
della devianza minorile e della educazione alla legalità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro
15.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della
UPB 3.10.28 a valere sul bilancio pluriennale 2009-2011 in quote annuali.
3. All’onere derivante dall’attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004,
n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della
spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale
n.13/2004 alle commissioni consiliari competenti.
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di
Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il
triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla
UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo
destinato all’alta formazione nelle tecniche di restauro dell’arte sacra a
valere sulla UPB 3.13.115.
6. E’ istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione
del “Monumento Nazionale dell’antica area del comune di San Pietro Infine
(CE)”, teatro nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e
macroscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della Memoria,
così come dichiarato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
2008, a valere sulle risorse correnti per euro 150.000,00 della UPB
6.23.237.
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all’assessorato al
lavoro, d’intesa con l’assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di
interventi destinati a minori o giovani dai diciotto ai venticinque anni gi
sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla
detenzione, finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo
attraverso l’esercizio di mestieri artigiani e dei servizi, a valere sull’UPB
3.13.115.
8. All’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, dopo il comma 1-
bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale
dell’Albo di cui all’articolo 7, comma 1”.
9. E’ istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli
per organizzare nella Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi
Napoletani, al fine di promuovere le attività culturali della Campania, a
valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse
regionale. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per
l’acquisizione ovvero l’uso per finalità pubbliche del predetto bene.
ARTICOLO 3
Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi
di largo consumo
1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico dall’articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), per contribuire con la propria organizzazione
alle azioni tese al monitoraggio e al contenimento dei prezzi di beni e di
servizi di largo consumo nel territorio regionale. La Giunta regionale
provvede, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ad una
campagna di informazione sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi di
largo consumo.
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con
le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori
ortofrutticoli volte a disciplinare l’istituzione nei comuni della Campania di
banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in
vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle
predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della
Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero
contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.
3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare
i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di
aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e
artigianali mediante l’istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali
naturali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle
categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente,
definisce la disciplina istitutiva dei centri commerciali naturali.
5. Alle risorse occorrenti per l’attuazione di quanto previsto dal presente
articolo si provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico
regionale (PASER).
ARTICOLO 4
Interventi nell’area del disagio sociale
1. Il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.
2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di
sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva
dell’indennità.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n.2/2004, dopo le
parole “per nucleo familiare”, le parole “e in” sono sostituite con “correlata
ed in funzione di”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004,
dopo le parole “indirizzati alla” è aggiunta la parola “istruzione,”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004 è aggiunto
il seguente: “2-bis. Le misure di cui alle lettere e) e g) sono prioritarie
nella progettazione degli interventi. La mancata partecipazione alle misure di
cui alla lettera e) da parte di almeno un componente del nucleo familiare,
comporta la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza”.
5. La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo delle seguenti risorse:
euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 38 delle
legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), euro
35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell’UPB 4.16.41,
euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell’esercizio 2009 dell’UPB
4.16.41; per il 2009 l’importo del sussidio è fissato in euro 350,00 mensili,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 3 e 4, del regolamento 4
giugno 2004, n. 1, attuativo della legge regionale n. 2/2004.
6. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 1/2007 è
abrogato.
7. Ai fini degli specifici interventi di cui all’articolo 6, comma 2, della
legge regionale n.2/2004, inerenti al contrasto, alla dispersione scolastica e
all’inserimento formativo e lavorativo dei singoli componenti del nucleo
familiare (cosiddette misure di accompagnamento), si provvede, oltre che con
le risorse ordinarie di bilancio, con le risorse del Programma operativo
regionale (POR) Campania Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato
di attuazione della sperimentazione del reddito di cittadinanza.
9. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1
(legge finanziaria regionale 2008), dopo le parole “portatori di handicap”,
sostituire le parole “famiglie mononucleo con prole” con le seguenti “famiglie
monoparentali con prole”.
10. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n.1/2008 sono aggiunte
le seguenti parole: “Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei
familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell’alloggio,
indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori
aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando
danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si
applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per
determinazioni dell’amministrazione comunale, devono essere abbattuti o
utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione.”
11. L’articolo 70 della legge regionale n.1/2008 è abrogato.
ARTICOLO 5
Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata
1. Per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai
disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale, ai minori e per le
attività socio- educative domiciliari di cui alla legge regionale 23 ottobre
2007, n. 11, sono appostate ulteriori risorse pari ad euro 23.000.000,00 a
valere sulla UPB 4.16.41.
2. Al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta
regionale, in conformità dell’articolo 20 della legge regionale 11/2007,
adotta il piano per gli interventi in materia di assistenza integrata e per
attività socio-educative domiciliari ai disabili, agli anziani, ai malati in
stato terminale ed ai minori. Nell’attuazione dei servizi il predetto piano
può prevedere attività di esperienze lavorative e di specializzazione per
operatori socio-sanitari il cui finanziamento può avvalersi, oltre che delle
risorse ordinarie, anche dei fondi previsti nel POR Campania 2007/2013.
3. In ottemperanza dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9,
come sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n.67, per
l’assistenza didattica domiciliare post scolastica ai disabili sensoriali
(Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75) riconosciuti ai
sensi della legge 3 aprile 2001, n.138, è istituito un fondo annuale di 2,5
milioni di euro da ripartire tra le province della Campania.
ARTICOLO 6
Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici,
fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali
1. I residenti in Campania di età compresa fra i quindici ed i ventiquattro
anni o ultrasessantacinquenni accedono gratuitamente ai musei ed alle
pinacoteche regionali nonché alle mostre organizzate con l’ausilio di
contributi o finanziamenti regionali in base a criteri oggettivi che sono
definiti con delibera della Giunta regionale, con particolare riferimento alle
scuole.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è condizione per la
concessione dei contributi o per l’erogazione dei finanziamenti regionali.
3. Gli enti teatrali e lirici, le fondazioni e i teatri stabili ai quali la
Regione, a qualunque titolo, concede finanziamenti o eroga contributi,
riservano, ad ogni manifestazione o rappresentazione, il cinque per cento dei
posti in vendita all’ingresso gratuito di residenti in Campania di et
compresa fra i quattordici e i ventuno anni.
4. La distribuzione dei biglietti gratuiti avviene mediante i normali
circuiti di vendita dei biglietti a pagamento negli stessi orari e con le
medesime modalità, ma in modo che il biglietto risulti nominativo, fatti salvi
gli oneri derivanti dai diritti spettanti alla Società italiana autori ed
editori (SIAE).
5. Le modalità di attuazione e l’erogazione di importi dovuti a qualunque
titolo dalla Regione alle strutture di cui al comma 1 sono disciplinate
mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale.
6. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(legge finanziaria regionale 2007), sono soppresse le parole da “per tutta la
durata” a “obiettivo 1”.
7. La Regione Campania finanzia la realizzazione di attività teatrali nel
comune di Ischia.
8.Gli oneri di cui ai commi precedenti gravano sulla UPB 3.11.31 che è
incrementata di euro 300.000,00.
9. Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli,
di riaprire al pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a
sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla
sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di
valorizzazione delle collezioni d’arte ivi presenti, a valere sulla UPB
3.11.30.
Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/