In un edificio condominiale può talora accadere che alcune parti dell’edificio medesimo appartengano in comproprietà ad alcuni solo dei condòmini, «in funzione della relazione di accessorietà che connette le parti comuni alle proprietà individuali al cui servizio sono poste» (SFORZA).
La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono destinati all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte o di alcune parti di esso, ricavandosi dall’art. 1123, 3° co., c.c., che le cose, i servizi e gli impianti non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di c.d. «condominio parziale» derivano implicazioni inerenti alla gestione e all’imputazione delle spese. In particolare, non sussiste il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose, ai servizi e agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto [vedi Parti comuni dell’edificio; Quorum] (Cass. 27-9-1994, n. 7885).
Le spese, nel caso in esame, sono a carico dei soli condòmini beneficiari del bene o del servizio, ed ai quali appartiene la contitolarità del bene (SFORZA). Per la ripartizione delle spese all’interno del gruppo dei condòmini così individuato, si farà ricorso ai criteri di cui all’art. 1123, 1° e 2° co., c.c.