Legge Regionale n. 3 del 05-02-2009 Regione Campania. Norme per l’organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 10
del 16 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la
cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di
ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come
terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego
di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in et
pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita
nella Regione Campania con legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo
51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è
quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche
placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter
contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate
sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei
propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di
manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue
prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio
regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e
provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di
controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

ARTICOLO 2

Interventi

1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla
donazione del cordone ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti
del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l’acquisto di
frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del
cordone ombelicale.

ARTICOLO 3

Ruolo della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 4

Consenso e reclutamento

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere
codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche.
Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma
di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni
di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di
fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso
scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso
prevede l’obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di
sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli
previsti.

ARTICOLO 5

Sostegno alle Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo
dell’informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio
1993, n. 9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e
insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e dalle
federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro
sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l’autonomia,
valorizzandone l’apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella
della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e
sostiene, in particolare, iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidariet
che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non
remunerata e associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul contenuto delle
procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle attività di aferesi
produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie del sangue;
e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei
pazienti omeopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina
preventiva a favore dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di
emocomponenti , di midollo e di cordone ombelicale;
f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni
e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte
le attività di competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata
dei donatori associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei
diversi emocomponenti.
4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle
strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni di promozione
alla donazione in quanto titolari delle competenze per l’educazione alla
salute e di medicina preventiva. Sono pertanto promosse, a livello
dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di
donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della
donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative
tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela
della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti
dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
5. La Regione Campania provvede all’istituzione e al sostegno di programmi di
formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti
Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone
ombelicale.

ARTICOLO 6

Divulgazione materiale informativo

1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione
è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori
ginecologici ed i consultori.
2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al
comma 1 sono a carico della Regione.

ARTICOLO 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati
in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per
l’anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova
istituzione, denominato: “Norme per l’organizzazione della Banca regionale di
Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)”, della unità previsionale di base (UPB)
4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con
prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell’anno
2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

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