Responsabilità civile (Liability)

Il condominio diventa responsabile dei danni cagionati ai condòmini o ai terzi dalle parti comuni dell’edificio o da vizi e difetti di costruzione.
Il condominio potrà quindi rivolgersi al costruttore, per tali danni, sempre che l’azione non sia prescritta o non siano maturate delle decadenze (DE GRANDI).
Il risarcimento va ripartito, in base ai millesimi di proprietà, fra tutti i partecipanti al condominio.
Se viene danneggiata la proprietà esclusiva di qualche condòmino, alle spese per la riparazione deve partecipare, trattandosi di un danno derivato da vizi o da cattiva manutenzione delle parti comuni, anche il danneggiato, in base al valore millesimale della sua proprietà.
Se poi le parti o gli impianti che hanno determinato il danno sono di proprietà limitata a un gruppo di condòmini, saranno solo questi ultimi a rispondere (TAMBORRINO).
I danni alle parti comuni o a terzi estranei al condominio indotti da difetto di riparazione o di manutenzione di parti o impianti di proprietà esclusiva vengono risarciti per intero dal proprietario.
Ugualmente accade per i danni provocati da parti o impianti di proprietà esclusiva ad altra proprietà esclusiva.
Se i danni sono parzialmente coperti da polizza assicurativa, i criteri indicati si applicano alla sola parte di danno scoperta.

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