Legge Regionale n. 4 del 27-03-2009 Regione Campania. Legge elettorale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 23
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a
suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette
con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver
luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla
cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23
febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto
disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le
altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti
in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale
sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un
premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per
l’elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella
legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all’articolo 7 di quest’ultima,
s’intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale.

ARTICOLO 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono
presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei
termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e
dall’articolo 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione,
dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato,
di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo
di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo
se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori
delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla
coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della
Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2,
autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale
all’Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla
presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla
presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici
circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle
liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio
tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di
stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici
centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in
applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108/1968.

ARTICOLO 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le
ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n.
108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste
espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi
costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della
indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse
circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste
provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste;
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse
collegato è a capo del gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato
Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della
coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente
eletto partecipano all’attribuzione del premio di maggioranza.

ARTICOLO 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per
l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca
i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un
apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio
rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei
gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica
di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di
una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente
a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla
carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
3. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due
voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due
candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due
preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un
candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della
seconda preferenza.
4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la
preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al
candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il
modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente
articolo.

ARTICOLO 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello
Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

ARTICOLO 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente
della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del
Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più
del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole
liste.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai
commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta
al Presidente eletto.

ARTICOLO 7

Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento
degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni
riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide,
ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un
estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede
contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi
dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del
presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni di cui alla presente lettera, all’Ufficio stesso altri magistrati,
nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale
fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate,
in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio
medesimo, è allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1,
lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è
data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi
del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni
della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista
provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei
voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1,
lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della
circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale
l’ordine di presentazione nella lista;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella
circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa,
aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione
costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i
documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e
documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale
regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è
depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il
candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il
maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente,
determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da
tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua,
altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei
voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini
della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7,
lettera c);
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste
provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle
liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla
coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con
cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre
elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne
fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui
gruppo ha ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento dei voti
validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il
cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre
elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto,
ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, …, e
forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero
uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi
spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente
eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente
eletto. L’Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste
collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei
seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio
attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi
tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla
coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di
Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano
questo limite, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste
collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al
raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero
corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di
liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che
fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale
regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione
stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione
costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra
elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per
il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il
numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale
divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono
assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a
tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti
attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente
intero.
6. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente
elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di
seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I
seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a
norma del comma 7, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati
ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi
a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti
anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione
di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa
operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna
lista provinciale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a
quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se
tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di
cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi
eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno
avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi
assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a
carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in
cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,
secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente, le cifre
elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce
tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori
cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti
ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di
seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito
delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei
seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del
gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta
e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi
riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione
o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano
regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato
proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l’ultimo dei seggi
spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b).
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati
assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente il
seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha
riportato la minore cifra elettorale;
d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, applicando
quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.
8. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi
spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per
ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi
residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente
dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato
Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi
immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i
candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti,
seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è
consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima
adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato
nella cancelleria della Corte di appello.

ARTICOLO 8

Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio
del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella
graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il
seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. Se i
candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il
seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra
circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate
dall’articolo 7, commi 7 e 8.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell’articolo
7, comma 7, lettera c), quest’ultimo è attribuito alla lista e al candidato
cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di
indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che
segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista
provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il
seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra
circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate
dall’articolo 7, commi 7 e 8.

ARTICOLO 9

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque
altra causa prevista dall’ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza
successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non
oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al
consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell’articolo 8.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo
8.

ARTICOLO 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite
dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle
ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non
è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono
assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei
programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti
dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto
con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste
presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

ARTICOLO 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E’ garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni
circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri
di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella
circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra
individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al
riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è
attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il
maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae
all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più
votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione
fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per
circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che
nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre
elettorali circoscrizionali.

ARTICOLO 12

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

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