Operazione finanziaria attuata dallo Stato che ha per scopo la riduzione del carico di interessi sul debito pubblico (v.), mediante sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o che presentano una scadenza posticipata.
È questa un’operazione finanziaria sostanzialmente diversa dall’ammortamento del debito pubblico (v.): mentre, infatti, l’ammortamento ha lo scopo di ridurre il debito pubblico, la conversione lascia inalterato il valore nominale complessivo del debito e riduce solo il tasso d’interesse da corrispondersi o modifica la struttura del debito (sostituendo titoli a breve termine con titoli a medio-lungo termine, c.d. allungamento). La conversione può essere:
— forzosa, quando lo Stato si avvalga del suo potere per alterare coattivamente, in danno dei sottoscrittori, le condizioni del prestito;
— mascherata allorché lo Stato riduca l’interesse dei suoi debiti attraverso vie indirette, adottando, cioè, provvedimenti legali che, in sostanza, costituiscono una vera e propria violazione dei patti, in quanto si risolvono in una arbitraria riduzione degli interessi.
La conversione è facoltativa o volontaria quando lo Stato propone ai portatori dei titoli del debito pubblico la scelta tra il rimborso del capitale e la riduzione del tasso d’interesse.