Espressione usata nel diritto romano e nel diritto civile vigente.
Indica l’acquisto del diritto di proprietà quando colui che fa causa non sia in realtà proprietario della res alienata.
Nel diritto romano, l’acquirente a non dòmino diventava dòminus della res con il tèmpus ad usucàpiònem.
Nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di terzi, era tutelata attraverso l’àctio Publiciàna.