Cèssio in potentiòrem [Cessione a persona di elevato rango sociale; cfr. art. 1261 c.c.]

La (—) fu una particolare fattispecie di cessione del credito [vedi cessio crèditi], fatta a persona di rango sociale più elevato rispetto al cedente.
In diritto postclassico, la (—) era vietata per evitare che persone di pochi scrupoli, approfittando del loro elevato rango, acquistassero crediti altrui in cambio di somme eccessivamente esigue (come accadeva spesso, nella pratica degli affari commerciali, prima del divieto).
Analoga ratio è alla base dell’art. 1261 c.c. vigente, che indica espressamente le persone che, per il proprio ruolo sociale, possono più facilmente commettere abusi o compiere speculazioni.

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