Delitto [vedi crimen] consistente nella formulazione di accuse false ed infondate nei confronti di soggetti innocenti.
Il (—) fu disciplinato da una lex Remnia de calumniatoribus [vedi]; nell’ambito della fattispecie furono fatte rientrare (per opera del senatusconsùltum Turpilliànum [vedi]) anche la prævaricàtio [vedi] e la tergiversàtio [vedi].
La pena prevista era quella dell’incapacità a sostenere l’accusa in futuri processi.
La legislazione imperiale applicò pene più severe, delle quali, peraltro, nulla è dato sapere.