Delitto [vedi crimen] consistente nel compimento di atti di violenza fisica, in danno di magistrati e senatori, perpetrato allo scopo di impedire il normale e libero svolgimento delle adunanze pubbliche e, più in generale, delle funzioni dello Stato.
La lex Plautia de vi, nel configurare il (—), stabilì per esso la pena di morte, salva la possibilità di accettare, in sostituzione, l’esilio volontario (c.d. iùs exìlii [vedi]).
Nel periodo del principato, il (—) fu configurato ex novo dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi].