Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 23
del 10 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 10 giugno 2009
(Il supplemento al B.U. è: I SUPPLEMENTO ORDINARIO 10/06/2009, N.
009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche
previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente,
nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000
euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo
complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi
giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si
considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e
corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi
finanziati nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell’ambito dei
programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate (FAS), nonche’ agli interventi finanziati a valere sugli
articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina
dei Consorzi di sviluppo industriale), sull’articolo 8 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica
nei territori montani), e sull’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio
2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica, della viabilita’, dell’edilizia, scolastica, sociale e
sanitaria.
Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/