Clausola che veniva apportata nel legato di usufrutto.
Grazie a questa,in caso di càpitis deminùtio dell’usufruttuario, l’usufrutto veniva trasmesso ad altra persona indicata dal testatore.
Quando avveniva la morte del tiolare, invece, era vietata la repetitio ususfructus.
In diritto postclassico, questo divieto fu sorpassato, ammettendosi che questa potesse avvenire anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.