Senatusconsultum che fu emanato nel I sec. d.C. e conteneva il divieto di dare somme di denaro, a titolo di mutuo a filii familiàrum.
Il divieto non era valido se il pater dava il proprio consenso al mutuo, o se il filius, come sui iùris, lo avesse ratificato.
Nel diritto giustinianeo il divieto non era importante se il mutuo era concesso ad un filius soldato.
Se nonostante il divieto, il filius effettuava il pagamento, si verificava il principio della solùti retèntio.