Tali associazioni avevano scopo di ricreazione e mutua assistenza tra i soci.
Erano considerate forme di società disciplinate da un accordo tra i soci;
La lex Iulia de collegiis ha introdotto nel periodo classico il concetto delle Sodalitates come enti autonomi rispetto alle persone dei soci.
Successivamente nell’età classica e postclassica, furono considerate come enti autonomi con soggettività giuridica, autorizzate dal Senato o dall’imperatore.
Se non venivano autorizzate, non avevano una autonoma vita giuridica.