Stipulatio poenæ

Clausola che veniva aggiunta alle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo.
Essai prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale.
Cio’ avveniva in due modi:
1) si creava una sola obbligazione cioè la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;
2) si determinavano due obbligazioni, una per la prestazione, ed una per la poena. Se l’obbligazione principale non veniva adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio e alla penale.

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