Tali stipulationes permettevano il pagamento del mutuo mediante una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.
La somma dovuta era corrisposta annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento.
Nelle XII Tavole tale somma era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;
Nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);
Nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ridotto al 12% (cd. usurae centesimae);
Giustiniano fissò l’interesse al 6%.