Delitto che prevedeva l’avere rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (vìrgo vel vìdua).
Alle donne libertinæ non era permesso di unirsi liberamente con persone di rango senatorio.
Esse erano considerate donne in quas stuprum non committìtur, cioè con le quali ci si poteva unire senza commettere stuprum.
La lex Iulia de adulteriis coërcèndis permise al pater familias di uccidere la figlia sorpresa in flagrante, ma anche il suo compagno.
Successivamente lo strupro venne punito con la pena della relegàtio in ìnsulam, e con la confisca di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.
In diritto postclassico, una particolare forma di stuprum era quella cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini).
Essa veniva punita con la vivicombustione.