Termine usato in diritto romano per indicare la cauzione che, nel processo per formulas, l’attore doveva versare dopo aver ottenuto provvisoriamente il possesso della cosa controversa, quando si ipotizzava una sua soccombenza nel successivo giudizio.
L’attore aveva il possesso provvisorio della res controversa, solo quando il convenuto, originariamente possessore della stessa, si rifiutava di dare una cauzione.
Successivamente si ribaltavano le posizioni processuali, e l’originario convenuto divenuto attore doveva provare la fondatezza del titolo di proprietà.
Questo serviva a riavere il possesso della res.