Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]

Si tratta di diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui.
Esso consisteva nell’usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i proventi.
Soltanto in alcuni casi, e cioè quando l’usus era costituito su fondi rustici, si poteva avere i frutti della cosa.
Qunidi l’usuario, diversamente dall’ususfructuarius, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa.

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