Gli accordi di ristrutturazione sono una novità introdotta nella legge fallimentare, cioè una applicazione del concordato preventivo.
Consistono nella possibilità di risoluzione della crisi dell’impresa attraverso la conclusione di accordi stragiudiziali tra l’imprenditore e parte dei suoi creditori per permettere la ristrutturazione dell’impresa e la prosecuzione dell’attività.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, depositando la documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco analitico-estimativo delle attività etc.
Tale accordo permette di ottenere almeno il 60% dei crediti.
L’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
I creditori e altri interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione possono proporre opposizione.
Il decreto del tribunale può essere reclamato alla Corte di appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.