Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 04-01-2011, n. 55 Inosservanza degli ordini dell’autorità di p.s. Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto V.A., nato in (OMISSIS), dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti in data 10 settembre 2009, accertata il 16 dicembre 2009.

Osserva che nel caso di specie l’imputato era cittadino kosovaro che da tempo aveva perso ogni contatto con il paese d’origine, nella situazione in esame risultava raggiunto dall’ordine di allontanamento all’uscita dal carcere nel quale era stato ristretto in attesa di essere giudicato per reati contro il patrimonio. Essendo detto processo ancora in corso poteva riconoscersi in linea teorica che il suo diritto a difendersi era assicurato dalla facoltà riconosciutagli di rientrare in Italia per assistere alle udienze a suo carico. In concreto, tuttavia, tale facoltà si risolveva in una garanzia del tutto astratta, il cui esercizio effettivo era impedito se non altro dalla mancanza di redditi, dalle condizioni di vita nomade, dalla assenza di qualsivoglia valido riferimento di carattere familiare e assistenziale, dalla impossibilità dunque di intraprendere i costosi viaggi per andare e venire in occasione delle udienze.

2. Ricorre per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze e chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge.

Afferma che l’inesigibilità della condotta per escludere la punibilità "è solo costruzione di qualche dottrina e non una previsione legislativa e, in quanto tale, non può condurre ad alcuna assoluzione una volta accertato il fatto reato". Solo il giustificato motivo poteva portare all’assoluzione dell’imputato, ma questo doveva consistere in un "fatto oggettivo e non superabile" allegato dall’imputato e da lui pienamente dimostrato. Risultava invece soltanto che l’imputato era stato appena scarcerato e colpito da ordine di espulsione. Certamente era suo diritto tornare in Italia per il processo a suo carico, ma questo soltanto dopo essersi allontanato. Arbitrariamente il Tribunale aveva ritenuto non punibile il suo comportamento sol perchè un tale comportamento era "troppo oneroso e scomodo per il kosovaro", ma nulla aveva detto sul giustificato motivo; nè la "scomodità" rendeva la legge inesigibile.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che, essendo la sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato sicuramente impugnabile, il ricorso è sicuramente proposto per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., per altro esplicitamente evocato in ricorso.

La congruità della motivazione che si riferisce all’apprezzamento della situazione e delle condizioni personali dell’imputato, riferite in sentenza, sfugge di conseguenza al controllo in questa sede, nella quale la consapevole scelta del ricorrente impone di valutare soltanto le censure che, fuori da toni non utilmente polemici, effettivamente si riferiscono a violazione di legge.

Tanto premesso, il ricorso non può che essere dichiarato infondato.

2. L’affermazione secondo cui l’inesigibilità della condotta "è solo costruzione di qualche dottrina" e non una previsione legislativa valevole ad escludere la punibilità, è all’evidenza infondata. E’ la Corte costituzionale a parlare di inesigibilità laddove rileva (sentenza n. 5 del 2004) che la clausola del "giustificato motivo", qualificata alla stregua di elemento negativo del fatto tipico, non si esaurisce in un richiamo (pleonastico) alle ordinarie cause di giustificazione, ma rappresenta, piuttosto, di una "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo", chiamata come molte altre disposizioni del diritto penale comune e speciale (puntualmente elencate) – ad evitare "che la sanzione penale scatti allorchè – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori". Ed è sempre la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, che richiama il brocardo "ad impossibilia nemo tenetur" (altro modo per evocare l’inesigibilità) laddove enumera tra le condizioni da considerare giustificative dell’inadempienza la "condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio", ovvero il "mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti".

Nel sistema dell’espulsione mediante intimazione ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale il "giustificato motivo" è dunque proprio quella seria difficoltà ad adempiere che rende in concreto inesigibile l’abbandono del territorio nazionale.

3. Infondata è quindi anche l’affermazione che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla esistenza, in concreto, di un giustificato motivo, prosciogliendo lo straniero soltanto per la "scomodità" della legge.

Il Tribunale ha posto a base della sua decisione la situazione di totale impossidenza dell’imputato (mancante di qualsivoglia reddito), le sue condizioni di vita nomade, la mancanza di qualsivoglia valido riferimento di carattere familiare e assistenziale in Kosovo. Ha quindi osservato che il suo diritto di partecipare al procedimento penale che si stava celebrando a suo carico in Italia sarebbe stato inesorabilmente pregiudicato dalla concreta impossibilità, in siffatta situazione, di intraprendere i viaggi per andare e venire in occasione delle udienze.

La motivazione, perciò, non manca affatto. E pur dovendosi ribadire che la sua logicità non è sindacabile in questa sede, atteso il rimedio impugnatorio prescelto, non può non rilevarsi che la stessa appare anche plausibile; aderente a dati di comune esperienza sulla situazione di chi si è allontanato da paesi devastati dalla guerra;

coerente con la scarsa effettività del rimedio istituito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 17: da più voci denunziata in astratto ma sicuramente ravvisabile in concreto in ipotesi in cui la pendenza di un procedimento penale si coniughi a situazione di conclamata indigenza e alla assenza di riferimenti abitativi, sociali e familiari nel paese di provenienza.

Non può dunque certamente dirsi che il provvedimento impugnato abbia all’evidenza considerato ostative situazioni che (per riprendere le parole usate dal giudice delle leggi, da ultimo nella sentenza n. 250 del 2010) riflettevano la mera "condizione tipica del "migrante economico" e che difettavano "di particolare pregnanza", non incidendo "sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa". 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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