Cessio bonorum (cessione dei beni) (d. civ.) (Stops bonorum (sale of assets))

Espressione latina con cui si indicava la possibilità riconosciuta al debitore di liberarsi dell’obbligazione abbandonando il suo patrimonio ai creditori.
L’istituto corrisponde a quello disciplinato dagli artt. 1977-1986 c.c. [Cessione (dei beni ai creditori)].

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