T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-01-2011, n. 11 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe l’impresa dell’ing. C.S., in ATI come sopra meglio specificato, ha impugnato gli atti della gara indetta dall’Azienda USL RM/H per l’aggiudicazione dell’appalto concorso per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli.

Con ordinanza collegiale n. 1406/09 del 2516 marzo 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con atto notificato nei giorni 816 giugno 2010 parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Motivi della decisione

Tanto premesso il Collegio, visti gli artt. 35 c.2, 84 e 85 del codice del processo amministrativo, dichiara estinto il ricorso per rinuncia, non risultando opposizioni da parte di soggetti che potrebbero avere interesse alla sua prosecuzione.

Le spese di giudizio, avuto riguardo alle circostanze complessive della causa, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del processo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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