Reductio ad aequitatem (riduzione del contratto ad equità) (d. civ.) (Reduction of the contract for fairness)

Indica la fattispecie regolata dall’art. 1450 c.c..
Un’azione di rescissione proposta su un soggetto viene neutralizzata dalla domanda giudiziale.
In tal modo si modifica il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *