Rappresenta il vertice dell’organizzazione dell’ente locale.
Le sue funzioni vengono disciplinate dall’art. 97 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico enti locali).
Le sue competenze sono:
1) collaborazione con gli organi dell’ente;
2) assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente in conformità dell’azione da essi posta in essere alla legge, allo Statuto e ai regolamenti;
3) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
4) progare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e l’autenticare scritture private e atti unilaterali;
5)esercitare funzioni attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.
Il segretario può svolgere anche le funzioni di direttore generale (art. 108 del D.Lgs. 267/2000).
E’ prevista anche la figura di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Il segretario di Stato (nel diritto internazionale) è il Ministro per gli affari esteri.
Il segretario generale (nel diritto costituzionale) è a capo del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene nominato e revocato dal Presidente del Consiglio.
Egli viene scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, i professori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati o tra gli estranei alla pubblica amministrazione.