L’uso è un diritto reale di godimento che permette al suo titolare cioè l’ usuario il potere di servirsi di un bene.
Il diritto d’uso è personalissimo e non può essere ceduto o dato in locazione.
Il proprietario può permettere il superamento di questo veto con il suo consenso .
In diritto Internazionale classico si parlava di Uso della forza utile per la risoluzione delle controversie internazionali.
Dopo la fine della prima guerra mondiale si ebbe il divieto dell’uso della forza, sancito dalla Carta delle N.U.e dall’Assemblea generale.
Il moderno diritto internazionale vieta:
1) l’uso della forza economica. In questo caso lo Stato che la subisce non può invocare la legittima difesa ma solo ricorrere a rappresaglie;
2) la minaccia o l’uso della forza armata contro gli Stati o un popolo dotato di un’organizzazione rappresentativa;
3) l’acquisto di un territorio o parte di esso, da un altro Stato, dopo la minaccia o l’uso della forza. Tutta la Comunità Internazionale in questo caso non deve riconoscere tale occupazione;
4) l’uso della forza in funzione preventiva. Nessuna potenza occidentale può far uso della forza sulla base del pericolo di un attacco imminente;
5) l’uso della forza contro un’aggressione armata indiretta. L’ assistenza (es. concessione di basi militari) a gruppi in lotta contro uno Stato vittima di un’aggressione non è permessa;
6)Le rappresaglie armate sono proibite.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli interventi attuali nell’ambito del sistema di sicurezza collettivo dell’O.N.U. e gli interventi di legittima difesa, nel quadro di quanto previsto dall’art. 51 della Carta O.N.U.
L’uso legittimo delle armi è una giustificazione in diritto penale.
L’art. 53 c.p. stabilisce, che non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso delle armi o della forza per adempiere un dovere del proprio ufficio, quando deve respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità o impedire la consumazione dei delitti di strage, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.