Zona economica esclusiva (d. internaz.) (Exclusive Economic Zone)

Area di 200 miglia, confinante con il mare territoriale, in cui lo Stato costiero ha il potere di esercitare sempre nei limiti lo sfruttamento delle risorse economiche del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti.
Comunque, lo Stato costiero non può limitare agli altri Stati la possibilità di navigare, sorvolare o utilizzare l’area a fini internazionali leciti

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