Area di 200 miglia, confinante con il mare territoriale, in cui lo Stato costiero ha il potere di esercitare sempre nei limiti lo sfruttamento delle risorse economiche del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti.
Comunque, lo Stato costiero non può limitare agli altri Stati la possibilità di navigare, sorvolare o utilizzare l’area a fini internazionali leciti