Rapporto sessuale con persona diversa dal proprio coniuge. È causa di scioglimento della convivenza coniugale (separazione) [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale], a meno che non si abbia acconsentito all’(—) o non si abbia a sua volta commesso (—). Si raccomanda, tuttavia, che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale.