Cappelle private can. 1226-1228 c.j.c. (Private chapels)

Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla (—), in questo caso equiparata all’oratorio i Vescovi.
Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una (—) è necessario chiedere e ottenere la licenza dal Vescovo diocesano.

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