Clausura can. 667 c.j.c.

Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun istituto religioso. In ogni casa religiosa deve essere osservata una (—) adeguata alla missione dell’istituto: in ogni caso ci deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.
Oltre a questa (—) cd. comune, il codice ne conosce altre: una più rigorosa nei monasteri di vita contemplativa, una papale (cioè conforme alle norme della Sede apostolica [vedi Santa Sede]) per i monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa e infine una costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache.

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