Organismo diocesano [vedi Diocesi], la cui costituzione, se pure auspicabile, non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiteriale e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo diocesano. È composto da fedeli, sia chierici, sia religiosi ma soprattutto laici, designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza: spetta ad esso, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi.
Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all’anno) e presiederlo.
Il (—) cessa le sue funzioni in caso di vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante].
Il Codice, a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia, il (—) parrocchiale da costituirsi se il Vescovo (udito il consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è presieduto dal Parroco e vi partecipano per prestare il loro aiuto nel promuovere l’attività parrocchiale, solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro ufficio, partecipano alla cura pastorale nonché un gruppo di fedeli laici.