Si tratta di una persona fisica che esercita, in virtù del suo ufficio, in nome proprio o altrui, la potestà religiosa ordinaria.
Si possono distinguere:
1) il Moderatore supremo che ha potestà su tutte le province, le case e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio;
2) gli altri superiori degli istituti religiosi che hanno a stessa potestà nell’ambito del proprio incarico.
I superiori degli istituti religiosi vengono chiamati:
1) maggiori quando governano l’intero istituto o una sua provincia (o parte dell’istituto ad essa equiparata) cioè una casa Sui iuris, nonché i rispettivi Vicari;
2) minori, se governano le singole case.
Per la nomina o per la elezione a superiori il Codice richiede, solamente un certo tempo di professione perpetua o definitiva.
essi sono obbligati a:
1) avere la residenza nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi che sono previsti dal diritto interno;
2) visitare frequentemente le case e i religiosi loro affidati;
3) rispettare la debita libertà dei religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale.
Essi inoltre si servono di un Consiglio (ben distinto dal capitolo) nell’esercizio delle loro funzioni.