Una tipica norma di d.i.p. si articola in due elementi:
— l’ indicazione dei fatti che costituiscono il suo oggetto, cioe la fattispecie in maniera astratta, la categotia giuridica che consiste nell’insieme dei fatti e dei rapporti oggetto della norma di conflitto;
— indicazione delle circostanze (o elementi di estraneità ) di contatto, mediante i quali questi fatti sono collegati all’ordinamento giuridico (nazionale o straniero) che fornirà la regolamentazione del caso (criterio di collegamento), in altri termini la legge da applicare.
Il principale criterio di collegamento è rimasto, anche con la legge di riforma, quello della legge dello Stato cui appartiene il soggetto coinvolto nel rapporto (criterio della cittadinanza).
La norma prevede anche criteri: a)di fatto (ad esempio, il luogo in cui si è verificato l’evento da cui ha avuto origine l’obbligazione ex delicto; il luogo in cui la res oggetto del rapporto è situata, cd. locus rei sitae); b) giuridici (es. dominicilio); costanti (che fanno riferimento a circostanze destinate a rimanere immutate, ad esempio il luogo in cui è collocato un bene immobile); variabili (che fanno riferimento a circostanze suscettibili di mutare nel tempo, ad esempio, la cittadinanza ed il domicilio).
Non è infrequente che nell’ambito di una stessa norma di diritto internazionale privato siano indicati più criteri di collegamento.
In questi casi si parla di cumulo o concorso di criteri di collegamento che, a sua volta, può essere:
a) concorso successivo, ha luogo quando il rapporto tra i diversi criteri di collegamento è di sussidiarietà, per cui soltanto quando quello indicato per primo non può funzionare ci si rivolge al secondo (ad es., ex art. 28 della legge218/1995: la promessa di matrimonio è regolata dalla legge nazionale comune ai nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana);
b) concorso alternativo, ha luogo quando i criteri di collegamento, posti sullo stesso piano, sono offerti a scelta.