Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con provvedimento n.3819 del 24/2/2006 l’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari rigettava l’istanza del sig. Castellana Paolo, volta ad ottenere il rilascio della concessione di rivendita speciale di generi di monopoli presso l’impianto di rifornimento carburanti e di servizio automobilistico sito in Martina Franca alla via Taranto, diniego opposto sul rilievo della mancanza del requisito della distanza minima di 500 ml dalla rivendita ordinaria più vicina, di cui è titolare l’attuale appellante, sig. B.D..
Avverso tale determinazione negativamente assunta è insorto innanzi al TAR per la Puglia, sezione di Lecce, l’interessato; e l’adito TAR, con sentenza n.2332 del 13/6/2007, ha accolto il ricorso, con il conseguente annullamento del gravato provvedimento.
L’allora contro interessato, sig. B.D., ha impugnato la sentenza, deducendo l’erroneità delle statuizioni ivi contenute.
In particolare, l’appellante censura la pronuncia de qua, lì dove il giudice di primo grado ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe richiamato e applicato i criteri previsti per una rivendita ordinaria, mentre nella specie si è fatta applicazione dei parametri riguardanti le rivendite speciali, come previsti dall’apposita circolare.
Si è costituto in giudizio per resistere all’appello l’attuale controinteressato Castellana Paolo, mentre il Ministero delle Finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato -, pure costituitasi in giudizio, ha sostenuto la fondatezza del proposto appello, con richiesta di riforma dell’impugnata sentenza.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va perciò respinto.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame qui all’esame, ha tenuto ben presente la distinzione tra rivendita speciale e rivendita ordinaria e tanto alla luce della normativa disciplinante la materia che, ove correttamente intesa, non si rivela preclusiva della richiesta di rilascio della concessione di rivendita speciale.
Invero, la legge 22 dicembre 1957 n. 1293, all’art.22, dispone che le rivendite speciali sono istituite "per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell’Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio del patentino".
La normativa di attuazione di tale legge, rappresentata dal DPR 14/10/1958 n.1074, ribadisce poi che "le rivendite speciali sono istituite ovunque sia riconosciuta la necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino".
Ora pare al Collegio che, in applicazione del preciso criterio stabilito dalla normativa testé indicata, non possa negarsi nella specie il rilascio della chiesta rivendita speciale, dal momento che è oggettivamente difficile ritenere che non sussistano le condizioni di "particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare" nel caso di vendita di prodotti di monopolio presso aree di servizio destinate alla distribuzione di carburanti.
Né al riguardo l’Amministrazione si è determinata a negare la concessione richiesta dall’attuale controinteressato sulla scorta di un’avvenuta istruttoria che abbia evidenziata l’insussistenza delle predette condizioni.
Peraltro, con riferimento alla Regione Puglia, come già in analoga circostanza fatto presente da questa Sezione (vedi decisione n.8530 del 17/11/2009), si versa in un contesto normativo che privilegia l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione della rete di vendita dei carburanti.
Invero la legge regionale n.23 del 14712/2004 n.23 reca, all’art.4 secondo comma, una disposizione che include espressamente le rivendite di tabacchi nelle tipologie di attività commerciali che possono essere avviate nelle aree destinate alla distribuzione dei carburanti, specificando peraltro che "tutte le predette attività non sono consentite in deroga alle norme di settore".
Né possono valere, in senso contrario al rilascio della concessione in questione, le disposizioni della circolare n.4 del 25/9/2001 che prevede distanze minime tra rivendite di generi di monopolio.
Come peraltro già correttamente statuito dal primo giudice, la circolare, infatti, non può legittimare l’inosservanza del criterio in base al quale la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e tenuto altresì conto che la stessa circolare prevede comunque la possibilità, previa acquisizione del parere della commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali, di deroga alle distanze.
Il diniego di rilascio di concessione di rivendita speciale opposto al sig. Paolo Castellana, in relazione alla sua richiesta di attivazione di vendita di generi di monopolio presso l’impianto di distribuzione di carburanti di sua proprietà, si palesa allora illegittimo; e la sentenza che ha rilevato tale illegittimità merita integrale conferma..
Sussistono, avuto riguardo alla specificità della vicenda oggetto di controversia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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