Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009
IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente
all’Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione
sottoindicato;
Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005,
n. 39, e’ esonerato dalla presentazione della certificazione relativa
alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la
formazione primaria e secondaria;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini
dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l’interessato e’ qualificato nello Stato membro d’origine;
Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 206/2007, l’esercizio della professione in argomento e’
subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche’, al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 – prot. n. 2411 con
il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e’ stato subordinato al
superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta,
di durata inferiore di un anno rispetto alla corrispondente
formazione italiana, non era compensata da sufficiente esperienza
professionale di insegnamento;
Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l’interessato, ha
prodotto un certificato dei servizi prestati in Inghilterra dal 1°
aprile 2007 al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica
con il conseguente annullamento del decreto di misure compensative
sopra citato;
Tenuto conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei
servizi nella seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la
differenza di durata della formazione con l’esperienza professionale,
documentata tardivamente dall’interessato;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta
dall’interessato ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall’interessato comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1 – il decreto direttoriale 12 marzo 2009 – prot. n. 2411, e’
annullato:
2 – il titolo di formazione professionale cosi’ composto:
diploma di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts
with Second Class (Division I) Honours – in French and Spanisch
rilasciato il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne
(Regno Unito);
titolo di abilitazione all’insegnamento:
a. diploma «Postgraduate Certificate in Educacion» in French
rilasciato il 19 luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of
Lancaster – School of Education S. Martin’s College of education
(Regno Unito);
b. «Qualified Teacher status» rilasciato dal «The General
Teaching Council for England» il 1° agosto 2007;
c. Attestato di «Induction» numero 0653462 rilasciato il 31
agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»;
posseduto dal prof. Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a
Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ titolo di
abilitazione all’esercizio della professione di docente di «Spagnolo»
e «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria – classi di
concorso:
45/A – Lingua straniera;
46/A – Lingua e civilta’ straniere.
2 – Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2009
Il direttore generale: Dutto
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11483&tmstp=1255162955610