Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze all’esito del giudizio abbreviato assolveva con la formula il fatto non sussiste […] dal reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 268 del 1998 [1], riferito all’ inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal Questore il 26.9.2008, accertato il 23.10.2008.
1.1. A ragione della decisione il Tribunale osservava:
(a) che sussisteva il giustificato motivo addotto, dal momento che l’imputato, munito di regolare passaporto guatemalteco, aveva dichiarato che non aveva potuto far rientro nel suo paese perché non era riuscito a trovare il denaro sufficiente per il biglietto aereo, che costava circa 1.200,00 euro, mentre lui guadagnava prestando assistenza agli anziani solo 400 – 500 euro al mese; e, atteso il breve tempo trascorso dall’intimazione, la giustificazione appariva verosimile, costituendo l’elevato costo del biglietto per il Guatemala dato notorio;
(b) che andava comunque rilevato che il provvedimento del Questore appariva illegittimo e andava quindi disapplicato, giacché, dopo che l’imputato era stato trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione per l’asserita necessità di reperire un vettore internazionale, ed essendo stato rilasciato il 20 settembre a seguito della non convalida ad opera del Giudice di pace, il Questore s’era limitato ad intimare all’imputato di allontanarsi, senza alcuna motivazione.
2. Ricorre il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione della norma incriminatrice (dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 268 del 1998).
Lamenta che il Giudice dell’udienza preliminare aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo non indicando le fonti probatorie utilizzate e omettendo ogni forma d’accertamento in ordine al regime di vita, all’asserita attività lavorativa espletata, alla capacità reddituale dell’imputato, sulla base delle sole asserzioni dello stesso e cioè su congetture che potevano al più integrare un mero disagio economico, irrilevante ai fini in esame.
Quanto alla mancanza di motivazione del provvedimento del Questore, deduce che nell’ordine del Questore era stato evidenziato che non era possibile eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione per la necessità di trovare un vettore internazionale e tanto bastava a soddisfare l’onere motivazionale.
Diritto
1. Il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla clausola dell’assenza di giustificato motivo che assiste la previsione incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998 contestata, e che la sentenza impugnata ha interpretato nel senso di conferire rilievo alla situazione di difficoltà estrema del rientro in patria, in Guatemala, concretatasi nella impossibilità di adempiere nel breve periodo all’intimazione, attesa la modestia degli emolumenti percepiti dal ricorrente per la sua attività di badante e il costo del biglietto di viaggio.
Sostiene il ricorrente che l’affermazione della sentenza impugnata non era sorretta da reali