Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Firenze, richiesto di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.N.M. e C.M. in ordine al delitto loro ascritto, di furto semplice in supermercato, perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, non ritenendo valida quella presentata dal responsabile del punto vendita che aveva subito il furto, in assenza dell’indicazione di propri poteri di rappresentanza.

Col ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduce violazione di legge – atteso che il querelante aveva correttamente indicato la fonte di propri poteri, qualificandosi come direttore del centro commerciale COOP di (OMISSIS) – e facendo riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che individua nella figura del responsabile del punto vendita un insititore, dotato di tutti i poteri inerenti la funzione cui è preposto. Ha depositato memoria la difesa delle imputate con la quale sostiene che nel contrasto di giurisprudenza esistente sul punto pare da privilegiare la tesi secondo cui spetta il diritto di querela al legale rappresentante dell’ente ovvero ad un procuratore speciale.

La mera indicazione in querela della qualifica di direttore del punto vendita non sarebbe sufficiente.

Rileva il Collegio che, secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, sent. n. 1206, del 9 dicembre 2008, Rv.

242714, ric.: Gulino) il gestore dell’esercizio commerciale, anche se non è titolare dell’esercizio, deve qualificarsi institore, vale a dire "preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa" a norma dell’art. 2203 c.c., i cui poteri, dettati dall’art. 2204 c.c., sono estesi al compimento di "tutti gli atti pertinenti all’esercizio di impresa cui è preposto", atti fra i quali devono essere compresi il diritto di sporgere querela per fatti inerenti strettamente l’esercizio commerciale.

Nella fattispecie trova quindi applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza, che esclude, con riferimento all’art. 337 c.p.p., comma 3, la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona che ha proposto l’istanza di punizione, e ciò in forza del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall’art. 177 c.p.p., (Cass. Sez. 6, sent. n. 7845 del 30.4.99 Rv. 214735). Peraltro la stessa disposizione di legge di cui all’art. 377 c.p.p., comma 3, si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, da parte del soggetto che la presenta, e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (Cass. Sez. 5, sent. n. 1460 del 16.1.97, Rv. 206841; Cass. Sez 6, sent. n. 1131 del 12.12.96, rv. 206900).

In conclusione, il direttore di un esercizio commerciale, in quanto institore, è legittimato a proporre querela, per i fatti-reato commessi in danno dell’esercizio a cui è preposto (in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. n. 12455, del 4.3.2008 ric. Mondi).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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