La questione giuridica in esame interessa Sempronio che si vede notificare un decreto ingiuntivo – effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.- ma di cui ha avuto conoscenza alcuni giorni dopo la notifica.
A causa di detta mancata conoscenza in tempo utile Sempronio non può appellarsi.
Infatti il decreto è efficace per il destinatario dal giorno in cui l’ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata.
Quindi l’opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perché proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ.
Mentre, se si considera efficace per il destinatario il giorno di effettivo il ritiro del piego o decorsi i dieci giorni successivi alla spedizione , l’opposizione dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile.
Infatti è del tutto evidente che l’art 140 c.p.c. è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, completa l’iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore.
E’ ravvisabile nella norma in esame affianco all’effetto anticipato per il notificante un ulteriore provvisorio e anticipato effetto per il destinatario.
La cassazione a Sezioni unite con l’ordinanza n. 627 del 2008 ha affermato che, nel caso della notifica del ricorso per cassazione sia a mezzo posta sia ex art.140 cod. proc. civ., l’avviso di ricevimento non è un elemento costitutivo della notifica, bensì esclusivamente una prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ma si rammenta che sussiste conoscibilità nel momento in cui un atto entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione come si trova riscontro, sul piano sostanziale, nell’art. 1335 cod. civ., che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, e non nel momento in cui sono spediti a tale indirizzo.
Ergo quindi non vi è un’adeguata tutela per il destinatario che si costituisce: «se il destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto conoscenza non quando la raccomandata informativa è giunta al suo indirizzo, bensì quando vi è stata spedita».
Per lo stesso destinatario che si costituisce vi sarebbe una riduzione dei termini a difesa (siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli di comparizione per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta.
La stessa Corte di cassazione, con l’ordinanza delle Sezioni unite n. 458 del 2005, ha considerato comunque necessario che il notificante, esibendo l’avviso di ricevimento, ponga il giudice nelle condizioni di verificare se l’atto sia stato effettivamente consegnato al destinatario o sia comunque convenientemente entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Così interpretata l’art. 140 cod. proc. civ non prevedendo che il contraddittorio si instauri all’atto della consegna al destinatario o al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata – violerebbe la Costituzione, per irragionevolezza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, per l’incidenza sul diritto di difesa del destinatario e per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.
Ciò comporta che il notificante evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre il destinatario trascurando la ricezione della stessa soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto.
Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
È evidente che la disposizione così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.
Infatti la corte costituzionale (Corte cost., 14-01-2010, n. 3)dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.