a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessati alcuni turisti che avevano acquistato un soggiorno presso il Residence OMEGA.
Il pacchetto turistico comprendeva alloggio, pulizie, biancheria letto, luce e gas, ecc, e diversi servizi accessori, quali spiaggia, piscina, attività sportive e ricreative: prestazioni rimaste inadempiute od offerte con qualità largamente inferiori a quelle promesse.
Detti turisti chiedono, ovviamente il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale.
Va premesso che il mero intermediario di viaggi non può essere ritenuto in linea di principio responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore, o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, se non quando si possa dimostrare che – considerata la natura degli inadempimenti lamentati dal turista – egli conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti a cui si è rivolto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696).
Ciò non esclude che l’intermediario di viaggi non sia responsabile per colpa nella scelta dei prestatori dei servizi turistici.
Ed invero l’intermediario di viaggi assume infatti verso il viaggiatore sia le responsabilità tipiche del mandatario, sia quelle di cui alla Convenzione di Bruxelles ( D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111).
In forza del primo tipo di responsabilità è tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore (prenotazioni, pagamenti, consegna della documentazione di viaggio, ecc., con la diligenza di cui all’art. 1710 cod. civ.).
In quest’ambito rientrano doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici.
Per quest’ultimo aspetto, tuttavia, la responsabilità per gli eventuali inadempimenti non può essere addebitata automaticamente all’intermediario, ma solo previa dimostrazione da parte del viaggiatore o del turista dei fatti idonei a dimostrare che l’intermediario era a conoscenza, od avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i depliants ed il materiale pubblicitario. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696)
In altri termini l’intermediario è tenuto a rendere nota ai clienti la sua qualità e l’inerente mancata conoscenza dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi ed a renderla nota non in termini generici, ma specificamente, tramite i documenti di viaggio.
Dette dichiarazioni dell’intermediario allerta i viaggiatori sia del fatto, che rischi ed incognite circa l’adempimento delle prestazioni turistiche saranno a loro carico, sia dell’identità dei soggetti, direttamente responsabili, nei confronti dei quali potranno rivalersi per gli eventuali inadempimenti e danni (Cass. civ. Sez. 3^, 21 aprile 2006 n. 9360) e, qualora non vi adempia, l’intermediario assume la stessa responsabilità dell’organizzatore (art. 19, comma 2, Conv. Bruxelles).
Dunque in mancanza delle predette dichiarazioni, l’intermediario, è pertanto tenuto a rispondere dei danni nella stessa misura in cui ne risponde l’organizzatore. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696)