Parere legale. Risarcimento in via equitativa, alla rifusione dei danni per assistenza e spese mediche, subiti a seguito d’infortunio sul lavoro.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

Il caso giuridico in esame vede interessato TIZIO, dipendente della società SCALA s.r.l., che a seguito dei danni subiti a seguito di infortunio sul lavoro accertato con sentenza penale in giudicato, intende agire nei confronti della predetta società al fine di chiedere la condanna alla rifusione dei danni per assistenza e spese mediche.
L’articolo 2043 c.c. obbliga, chi cagiona ad altri un danno ingiusto, a risarcire il danno, che nel caso in specie, trattasi di danni per assistenza e spese mediche.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi nel senso che dinnanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purchè questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. 1.12.1999 n. 13358; Cass. civ. 19-01-2010, n. 712).
Cioè, la corte ha ritenuto opportuno liquidare, il danno in questione, in assenza di prove, che identificano il preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
Ora, nel caso in esame, il sig, TIZIO (danneggiato), a causa della gravità delle lesioni subite, della durata della degenza ospedaliera e della ragionevole complessità della successiva fase di recupero, aveva riportato una rilevante invalidità permanente, e dovuto sopportare delle spese abbastanza consistenti per analisi mediche specialistiche, per terapie e per varie forme di assistenza.
TIZIO ha modo di provare un’ampia documentazione sanitaria, per altro non corredata da ricevute di pagamento o fatture per le prestazioni rese fuori dell’ambito del servizio sanitario nazionale.
Sulla base, quindi, della documentazione sanitaria in possesso di TIZIO, pur non corredata dai relativi esborsi, in via presuntiva sì deve ritenere la loro erogazione e quindi, la sussistenza di un danno a tal fine risarcibile in via equitativa.
Dunque, concludendo TIZIO pur non avendo modo di quantificare gli esborsi dovuti affrontare a causa dell’infortunio subito, può comunque agire nei confronti della società SCALA s.r.l., al fine di ottenere dal giudice un risarcimento in via equitativa.

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