a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessato il sig. FLLAVIANO che aveva contraffatto una patente di guida rilasciata da un’autorità marocchina, apponendovi la propria fotografia, deducendo che il documento era una fotocopia di un permesso originale.
Da un’analisi, risulta che la patente, composta da fogli fotocopiati, presentava timbri, anche se non a secco.
Il reato di contraffazione (artt. 477 e 482) di una patente di guida rilasciata da un’autorità marocchina, anche se si presenta come fotocopia integra il reato di falso materiale quando essa si presenta non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale (Cass., 7 febbraio 2006, n. 10391) come nella specie, in cui la presenza di timbri dava una garanzia di permesso di guida originale, nè tale falsificazione poteva ritenersi grossolana (Cass. pen. Sez. V, n. 7427/2010).