Il comune paga in caso di buche delle strade e dei marciapiedi, se non prova che la vittima poteva evitare la buca

La Cassazione nella ordinanza n. 17625/16 del 05.09.2016 ha affermato che nelle cause di risarcimento dei danni derivanti dal manto stradale sconnesso è l’Ente “custode della strada” che ha l’onere di dimostrare l’eventuale colpa della vittima nelle determinazione del danno, non è il danneggiato a dover dimostrare la “obiettiva pericolosità della strada.

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