La Cassazione nella ordinanza n. 17625/16 del 05.09.2016 ha affermato che nelle cause di risarcimento dei danni derivanti dal manto stradale sconnesso è l’Ente “custode della strada” che ha l’onere di dimostrare l’eventuale colpa della vittima nelle determinazione del danno, non è il danneggiato a dover dimostrare la “obiettiva pericolosità della strada.