In tema di licenziamento disciplinare si è espressa la Cassazione con la sentenza 18418/2016, osservando che la reintegrazione sul posto di lavoro avviene SEMPRE quando non vi è proporzionalità tra la sanzione rispetto alla gravità della condotta del lavoratore, oggetto di addebito disciplinare, privo del carattere di illiceità.
La completa irrilevanza giuridica del fatto condanna il datore alla reintegrazione in servizio e al versamento al dipendente di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni ricomprese tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva ricostituzione del vincolo (nei limiti di un importo massimo di 12 mensilità).