Con sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo il licenziamento adottato da un datore di lavoro a seguito del rifiuto del trasferimento per esigenze tecnico, produttive di una lavoratrice a 150 chilometri dalla precedente sede.
Il trasferimento era stato disposto tre giorni dopo la scadenza del periodo di tutela di un anno dalla nascita del bambino previsto dal decreto legislativo n. 151/2001. La Suprema Corte ha ritenuto, che gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, parti o comportamenti discriminatori.