REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14 Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili degli enti
del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la centrale
regionale di acquisto.».
2. Al comma 5-ter dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla struttura
regionale competente in materia di gare e contratti» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Regione».
3. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «la struttura
regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di
concerto con le altre strutture regionali competenti,» sono
sostituite dalle seguenti: «la Regione predispone».
4. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla Regione ed agli
enti di cui all’art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti
del servizio sanitario regionale».
5. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2907 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.
6. Al comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «per la Regione e» e
le parole: «mentre e’ facoltativa per gli enti di cui all’art. 7 i
quali possono aderire, secondo le modalita’ stabilite dalla centrale
regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di
ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante
provvedimento dell’organo di vertice dell’amministrazione; in tal
caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel
medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all’analisi del
fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all’art. 8,
comma 3» sono soppresse.
7. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria – legge finanziaria 2003).
1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e
successive modifiche e integrazioni le parole: «possono aderire» sono
sostituite dalle seguenti: «cosi’ come individuati con provvedimento
della giunta regionale in attuazione dell’art. 25 della legge
regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge
finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all’art. 7, comma
1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni,
e gli enti strumentali della Regione aderiscono».
2. Dopo il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare
bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1
si tiene conto dei parametri prezzo qualita’ contenuti nelle
convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della
vigente normativa.».

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione
del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della
societa’ dell’informazione in Liguria)
1. Dopo la lettera i-ter) del comma 3, dell’art. 3 della legge
regionale n. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’
inserita la seguente:
«i-quater) Centrale regionale di acquisto.».

Art. 4
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
e integrazioni).
1. L’art. 5 della legge regionale n. 5/2008 e successive
modificazioni e integrazioni e’ abrogato.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0513&tmstp=1255513775044

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