REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 5 Modifica dell’art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: «Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane», come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 8 luglio 2002,
n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane), come
modificato dalla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 19, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ciascun consiglio comunale
elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario».

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0271&tmstp=1255513775046

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